Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto legge è costituito da diciannove articoli.
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE (art.1)
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Viene prorogata al 31 marzo 2022 la possibilità di adottare, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero sulla totalità di esso, alcune misure come la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora; chiusura al pubblico di spazi pubblici, applicazione della misura della quarantena precauzionale, ecc..
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (art. 3)
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con Circolare del Ministro della salute 24 dicembre 2021, è stabilito che il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto, riducendo il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, così come, peraltro, indicato dalla nota congiunta del Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS allegata alla Circolare stessa.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (art.4)
Fino al 31.01.2022 obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO DI CIBI E BEVANDE (art. 5)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (in atto fissata al 31 marzo 2022), il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi:
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
EVENTI DI MASSA, FESTE ALL'APERTO, SALE DA BALLO, DISCOTECHE (art. 6)
Sino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
INGRESSI DI VISITATORI IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E RSA (art. 7)
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID (art.8)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’obbligo di Green Pass rafforzato a:
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
parchi tematici e di divertimento;
al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per 5 l’infanzia);
sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
corsi di formazione privati svolti in presenza.
ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI (art. 9)
Il decreto prevede che sia assicurata, fino al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.
PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI IN
FARMACIA (art. 12)
Il testo prevede anche che le norme per la somministrazione di vaccini contro il Covid nelle farmacie si applicheranno fino al 31 dicembre 2022. Il totale di spesa previsto a tal fine dal Governo è di 4.800.000 di euro.
DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO (art. 13)
Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l’anno 2021.
PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 E FORNITURA DI MASCHERINE ALLE SCUOLE (art.16)
Tutti i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022. Con riferimento al n. 22 di cui all’allegato A (Misure per prevenire 6 il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche ed universitarie ex art. 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133), il Commissario di cui all’articolo 122 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 2, lettere a -bis ), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI FRAGILI E CONGEDI PARENTALI (Art. 17).
È prevista la proroga per il lavoro agile dei lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili ai sensi dell’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
CONGEDI PARENTALI
Permane dunque la possibilità di astenersi dal lavoro, fino al 31 marzo 2022, per i genitori di figli minori di 16 anni in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta dalle strutture sanitarie. Nel dettaglio, in caso di figlio convivente minore di 14 anni verrà corrisposto al lavoratore un’indennità pari al 50% della retribuzione, mentre, nel caso in cui l’età del minore sia inferiore ai 16 e superiore ai 14 anni, non verrà corrisposta alcuna retribuzione o indennità, ma saranno riconosciuti la contribuzione figurativa, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2022.
Sintesi D.S.Dis.Conf.
Testo di legge completo disponibile qui: https://www.liceoterracina.edu.it/informazioni-covid-19/2594-decreto-legge-24-dicembre-2021-n-221-proroga-dello-stato-di-emergenza-nazionale-e-ulteriori-misure-per-il-contenimento-della-diffusione-dell-epidemia-da-covid-19-21g00244