Speciale Garante Privacy – Pubblicazione di foto e video degli studenti: i più recenti orientamenti

Il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso recenti provvedimenti e, in particolare, con quello del 29 aprile 2026, ha richiamato l’attenzione sulla particolare tutela delle immagini dei minori pubblicate sul web e sui social network.

Le fotografie e i video nei quali gli studenti siano riconoscibili costituiscono dati personali. La loro diffusione online può incidere sui diritti, sulla dignità e sulla riservatezza dei minori, ai quali il GDPR riconosce una tutela rafforzata.

Pur non introducendo nuove disposizioni normative, i più recenti provvedimenti del Garante evidenziano un orientamento sempre più attento ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione. Prima di pubblicare immagini riconoscibili è pertanto necessario valutare, caso per caso, se la diffusione sia realmente indispensabile e coerente con le finalità educative e istituzionali perseguite.

In tale prospettiva assume particolare rilievo la distinzione tra:

  • la diffusione attraverso siti web e social network, accessibili a un numero indeterminato di utenti;
  • la comunicazione mediante piattaforme istituzionali ad accesso riservato, destinate a una cerchia determinata di destinatari.

✅ Cosa fare

  • Pubblicare fotografie e video degli studenti esclusivamente nel rispetto della normativa e delle procedure adottate dall’Istituto.
    Artt. 5 e 6 del GDPR
  • Utilizzare esclusivamente i canali istituzionali autorizzati dalla scuola. Quando la finalità può essere raggiunta attraverso una piattaforma ad accesso riservato, preferire tale modalità alla pubblicazione sul web o sui social.
    Principio di responsabilizzazione – Art. 5, par. 2, del GDPR
  • Verificare che la pubblicazione sia effettivamente necessaria, proporzionata e coerente con le finalità educative e istituzionali.
    Principio di minimizzazione – Art. 5, par. 1, lett. c), del GDPR
  • Prestare particolare attenzione alle immagini che rendono gli studenti facilmente identificabili, soprattutto quando tale identificabilità non sia indispensabile rispetto alla finalità perseguita.
    Considerando 38 del GDPR

❌ Cosa evitare

  • Pubblicare fotografie o video degli studenti sui propri profili social personali.
  • Ritenere che l’impostazione “privata” di un profilo elimini i rischi: immagini, video e screenshot possono essere salvati, inoltrati o ricondivisi, raggiungendo una platea molto più ampia di quella inizialmente prevista.
  • Diffondere immagini senza avere verificato i presupposti di liceità del trattamento e il rispetto delle procedure stabilite dall’Istituto.
    Art. 6 del GDPR
  • Pubblicare contenuti che possano esporre il minore a situazioni lesive della sua dignità o della sua riservatezza.
    Art. 5 del GDPR

🟡 Indicazione operativa

Prima di pubblicare una fotografia o un video di uno studente, è opportuno chiedersi sempre:

“Questa pubblicazione è davvero necessaria, autorizzata e rispettosa dei diritti del minore?”

L’Istituto continuerà a monitorare l’evoluzione degli orientamenti dell’Autorità Garante e, ove necessario, provvederà all’aggiornamento delle procedure interne relative alla pubblicazione di immagini e video degli studenti.

Si invitano i docenti e tutto il personale a prestare particolare attenzione alla diffusione delle immagini degli studenti e a rivolgersi al DPO in caso di dubbi o situazioni particolari.